IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice
della protezione civile»  ed  in  particolare  l'art.  25,  comma  2,
lettere d) ed e); 
  Visto il regolamento UE  2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che  «le  amministrazioni
di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di  definizione
delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40
per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della  medesima  legge
30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine  di  supportare
le attivita' di gestione, di monitoraggio, di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2016, recante «Approvazione dell'indicatore  di  riparto  su
base  regionale  delle  risorse  finalizzate   agli   interventi   di
mitigazione del rischio idrogeologico»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021,  con  il  quale  le  risorse  finanziarie  previste  per
l'attuazione degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR), assegnate alle  singole  amministrazioni  titolari
degli interventi, sono state suddivise tra  «progetti  in  essere»  e
«nuovi progetti»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze deII'11
ottobre 2021, recante «Procedure relative alla  gestione  finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1,  comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Viste le note del 9 e 25 novembre 2021,  con  cui  il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ha inviato indicazioni operative finalizzate  alla  trasmissione,  da
parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
dei Piani degli interventi da finanziare con le  risorse  di  cui  al
presente decreto; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio «non arrecare  un  danno  significativo»  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento  (UE)  2020/852  e  gli  atti  delegati  della
Commissione del 4 giugno 2021, (2021) 2800 che descrivono  i  criteri
generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini  un
danno significativo (DNSH, «Do no  significant  harm»),  contribuendo
quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e  riduzione  degli
impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art.  17  del  medesimo
regolamento; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging) e gli allegati VI e VII  al  regolamento  (UE)  12  febbraio
2021, n. 2021/241; 
  Vista la Misura M2C4 Investimento 2.1.b. «Misure per  la  riduzione
del rischio di alluvione e del  rischio  idrogeologico»  che  prevede
l'adozione di interventi per la riduzione del rischio  residuo  e  il
ripristino di strutture ed infrastrutture in territori interessati da
eventi calamitosi; 
  Vista la milestone M2C4-12 associata alla misura M2C4  Investimento
2.1.b nella decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,
scaduta il 31 dicembre 2021, che prevede l'entrata in  vigore  di  un
quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di  alluvione
e idrogeologici; 
  Visto il target M2C4 -13 associato alla  misura  M2C4  Investimento
2.1.b nella decisione del Consiglio ECOFIN del 13  luglio  2021,  che
prevede, entro il 31 dicembre 2025, il  completamento  di  tutti  gli
interventi di tipo E  volti  al  ripristino  di  strutture  pubbliche
danneggiate; 
  Vista la nota del 10 dicembre 2021 con cui  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ha
trasmesso alle regioni e alle Province autonome di Trento  e  Bolzano
la lista di controllo per la verifica del rispetto del principio  «Do
No Significant Harm» (DNSH); 
  Vista la circolare del  14  ottobre  2021,  n.  21,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  «Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle  istruzioni  tecniche  per  la
selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare del 30  dicembre  2021,  n.  32,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  «Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza - guida operativa per il rispetto  del  principio  di  non
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 31  dicembre  2021,  n.  33,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento  sulla
Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  Istruzioni
Tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio
finanziamento»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce
alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita', le
condizioni e i criteri in base ai quali le  stesse  possono  imputare
nel  relativo  quadro  economico  i  costi  per   il   personale   da
rendicontare  a  carico  del  PNRR  per  attivita'   specificatamente
destinate a realizzare i singoli progetti a titolarita'; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  -  Servizi  di  assistenza
tecnica per le amministrazioni  titolari  di  interventi  e  soggetti
attuatori del PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  10  febbraio  2022,  n.  9  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del
PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle  misure
PNRR»  la  quale  prevede  tra  l'altro  che  «Il  sistema  ReGiS  e'
interoperabile con le principali banche dati nazionali  e  garantisce
l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29
dicembre 2011, n. 229 in merito al  monitoraggio  degli  investimenti
pubblici ed allinea  costantemente  la  Banca  dati  delle  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 13 della legge n. 196 del  2009,  per
assicurare la piena operativita' dei  sistemi  ad  esso  collegati  e
delle linee di finanziamento gestite, nel rispetto del  principio  di
unicita' dell'invio dei dati.»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, relativo all'assegnazione delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   Amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target che, in particolare,  ha  assegnato
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
Protezione Civile l'importo di euro 1.200.000.000,00 per l'attuazione
del richiamato  Investimento  2.1.b  «Misure  per  la  riduzione  del
rischio di alluvione  e  del  rischio  idrogeologico»,  di  cui  euro
400.000.000,00 per interventi in essere e  800.000.000,00  per  nuovi
interventi; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose», ed in particolare l'art. 22 che ha stabilito, tra  l'altro,
che: 
  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  si  provvede
all'assegnazione e al trasferimento  alle  regioni  e  alle  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  delle  risorse  finanziarie  della
missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR),  nella  misura  di   800   milioni   di   euro,   finalizzate
all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a  fronteggiare  il
rischio di alluvione e  il  rischio  idrogeologico  rientranti  nelle
tipologie di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento e'  attribuito
al  Dipartimento  della  protezione  civile  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il
citato Dipartimento, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri  stabiliti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5  dicembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio  2017.
Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei  territori
dei comuni collocati in aree  interessate  da  fenomeni  di  dissesto
idrogeologico ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della  legge
6 ottobre 2017, n. 158. Con il  medesimo  decreto  sono  disciplinate
anche le modalita' di impiego delle citate risorse finanziarie  e  le
relative modalita' di gestione contabile (comma 1); 
  il decreto di cui  al  comma  1  puo'  essere  rimodulato,  con  le
modalita' previste dal medesimo comma 1, entro il 31  dicembre  2023,
sulla base degli esiti del monitoraggio  dello  stato  di  attuazione
degli  interventi,  anche  ridefinendo  la   ripartizione   su   base
territoriale delle risorse finanziarie, fermo  restando  il  rispetto
del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al
quarto trimestre dell'anno  2025.  Le  rimodulazioni  possono  essere
elaborate integrando  i  criteri  di  riparto  stabiliti  dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con
ulteriori criteri, anche  riferiti  alla  performance  operativa  dei
soggetti attuatori degli interventi (comma 1-bis); 
  la ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della  Missione
2, Componente 4, de Piano nazionale di ripresa e  resilienza  il  cui
coordinamento e' attribuito al Dipartimento della  Protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  relative  a  interventi
gia'  individuati  nell'ambito  della  programmazione  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n. 136, finalizzate all'attuazione di  interventi  pubblici  volti  a
fronteggiare il rischio di  alluvione  e  il  rischio  idrogeologico,
entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti
d'intesa tra il citato  Dipartimento  e  le  regioni  e  le  province
autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti
dal citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2016, puo' essere rimodulata entro il 31 dicembre  2023  con
appositi decreti  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle  province
autonome interessate, anche nella  qualita'  di  Commissari  delegati
titolari di contabilita' speciali per l'attuazione  di  ordinanze  di
Protezione civile, previa intesa con il Capo del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,  sulla
base degli esiti del monitoraggio dello  stato  di  attuazione  degli
interventi, anche ridefinendo la ripartizione  su  base  territoriale
delle risorse finanziarie, fermo restando  il  rispetto  del  termine
ultimo per la realizzazione  degli  interventi  stabilito  al  quarto
trimestre dell'anno 2025 (comma 1-ter); 
  Visto l'art. 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16  gennaio  2003,
n. 3, come modificato dall'art. 41, comma  1,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto  degli
investimenti pubblici; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice  unico  di  progetto
(CUP)  nelle  fatture  elettroniche   emesse   verso   le   pubbliche
amministrazioni; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero  dell'economia
e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  prevede  che   «Le   singole
amministrazioni inviano, attraverso le specifiche  funzionalita'  del
sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,  della  legge  30
dicembre  2020,  n.  178  e  secondo  le  indicazioni  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  Ragioneria  generale
dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e
degli investimenti ed il raggiungimento  dei  connessi  traguardi  ed
obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste,  delle
richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con  la
Commissione europea»; 
  Considerato che, sulla base delle sopra citate  note  del  9  e  25
novembre 2021, le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano hanno trasmesso al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   gli    elenchi    dei
macro-interventi per nuovi progetti e gli elenchi di  interventi  per
progetti in essere a rendicontazione da finanziare con le risorse  di
cui al PNRR, e  che  il  Dipartimento  della  protezione  civile  con
distinte note per ciascuna regione e provincia autonoma ha provveduto
all'approvazione dei singoli elenchi; 
  Ravvisata  la   necessita'   di   provvedere   all'assegnazione   e
trasferimento delle risorse finanziarie della Missione 2,  Componente
4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  nonche'  alla
disciplina  delle  modalita'  di   impiego   delle   citate   risorse
finanziarie delle relative modalita' di gestione contabile nel quadro
delle disposizioni generali in corso di definizione per  l'uso  e  la
rendicontazione di tutte le risorse del PNRR; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 27 luglio 2022; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie  per  i  nuovi
                             interventi 
 
  1. Il presente  decreto  regola  le  modalita'  di  assegnazione  e
trasferimento delle risorse  finanziarie  di  cui  alla  Missione  2,
componente 4, investimento 2.1b del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233 gia' ripartite tra le Regioni e le Province autonome  di
Trento e Bolzano secondo l'allegata Tabella A, che costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto.